Art. 336 c.nav. — Trattamento dell'arruolato malato o ferito
[1]L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave.
[2]Se l'arruolato si e' intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore e' egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato.
[3]Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e' inabile al servizio.
[4]Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, e' sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva