Art. 357 c.nav.
Indennita' in caso di cattura dell'arruolato
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, e' dovuta in ogni caso una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva