Art. 37 c.nav. — Concorso di piu' domande di concessione
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[1]Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico.
[2]Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata.
[3]Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al biennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza e' data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 1954 · versione 0 su Normattiva