Art. 372 c.nav.
Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva