Art. 377 c.nav.
Forma del contratto
[1]Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.
[2]Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva