Art. 378 c.nav.
Sublocazione e cessione del contratto
[1]Il conduttore non puo' sublocare la nave ne' cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facolta' non gli sono state consentite dal locatore.
[2]La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione e' regolata dal disposto dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva