Art. 386 c.nav. — Obblighi del noleggiante
[1]Il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti.
[2]Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva