Art. 949-bis c.nav.
Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto
Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva