Art. 391 c.nav. — Impedimento temporaneo
[1]Il nolo a tempo non e' dovuto per il periodo durante il quale non si e' potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore.
[2]Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorita' nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave e' sottoposta a riparazione, e' dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l'inutilizzazione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva