Art. 448 c.nav.
Computo delle controstallie
[1]Il compenso di controstallia e' computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.
[2]Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, e' determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.
[3]Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia e' dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva