Art. 393 c.nav. — Responsabilita' per le operazioni commerciali
[1]Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.
[2]Il noleggiante non e' responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva