Art. 458 c.nav. — Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci
[1]Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, e' tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco.
[2]Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave e' tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.
[3]Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, e' tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva