Art. 458 c.nav.Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci

[1]Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, e' tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco.

[2]Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave e' tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.

[3]Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, e' tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art458 · fonte su Normattiva