Art. 4 c.nav.
Navi e aeromobili italiani in localita' non soggette alla sovranita' di alcuno stato
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. 43
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66
43Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 13 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva