Art. 409 c.nav.
Responsabilita' del vettore per danni alle persone
Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva