Art. 414 c.nav. — Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva