Art. 416 c.nav.
Pegno legale sul bagaglio
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva