Art. 417 c.nav.
Bagaglio non ritirato
Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Bagaglio non ritirato
Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art417 · fonte su Normattiva