Art. 419 c.nav.Trasporti di cose

Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art419 · fonte su Normattiva