Art. 419 c.nav. — Trasporti di cose
Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva