Art. 439 c.nav.
Norme applicabili
Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva