Art. 425 c.nav.
Imballaggi e marche di contrassegno
[1]Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.
[2]Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva