Art. 427 c.nav.Impedimento prima della partenza

[1]Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore, il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto.

[2]Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a sopportare le spese di scaricazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art427 · fonte su Normattiva