Art. 432 c.nav. — Recesso del caricatore prima della partenza
[1]Prima della partenza della nave il caricatore puo' recedere dal contratto, pagando la meta' del nolo convenuto, nonche' le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.
[2]Tuttavia il caricatore puo' liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva