Art. 432 c.nav.Recesso del caricatore prima della partenza

[1]Prima della partenza della nave il caricatore puo' recedere dal contratto, pagando la meta' del nolo convenuto, nonche' le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

[2]Tuttavia il caricatore puo' liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art432 · fonte su Normattiva