Art. 430 c.nav.
Impedimento all'arrivo
Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva