Art. 433 c.nav. — Recesso del caricatore durante il viaggio
[1]Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.
[2]Il comandante non e' tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.
[3]Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi e' responsabile delle spese e dei danni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva