Art. 433 c.nav.Recesso del caricatore durante il viaggio

[1]Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.

[2]Il comandante non e' tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

[3]Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi e' responsabile delle spese e dei danni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art433 · fonte su Normattiva