Art. 44 c.nav.
Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione
[1]In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta' di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorita' concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
[2]La stessa facolta' spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
[3]Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva