Art. 443 c.nav. — Inesatta dichiarazione di portata della nave
Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, e' tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva