Art. 447 c.nav.
Soppressione delle controstallie di caricazione
Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita' di merce sufficiente per garantire quanto e' da lui dovuto al vettore, il comandante non e' tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva