Art. 455 c.nav. — Mancata riscossione del nolo o degli assegni
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e' gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva