Art. 457 c.nav.
Dichiarazione d'imbarco
[1]Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualita' e quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.
[2]Il caricatore e' responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva