Art. 465 c.nav.
Duplicati della polizza
[1]Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
[2]I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463.
[3]I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva