Art. 47 c.nav.
Decadenza dalla concessione
[1]L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario:
- a)per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b)per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c)per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
- d)per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e)per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f)per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
[2]Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' accordare una proroga al concessionario.
[3]Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.
[4]Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne' per spese sostenute.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva