Art. 472 c.nav.
Perdita del nolo
Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva