Art. 479 c.nav.
Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento
[1]Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento e' riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.
[2]Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate e' ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore e' determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva