Art. 482 c.nav. — Urto fortuito o per causa dubbia
Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva