Art. 488 c.nav.
Danni non derivanti da collisione materiale
Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi e' stata collisione materiale.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva