Art. 490 c.nav.
Obbligo di salvataggio
[1]Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice e' tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se cio' non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
[2]E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva