Art. 499 c.nav.
Azione dell'equipaggio
Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva