Art. 504 c.nav. — Ricupero senza mezzi nautici
[1]Nel concorso di piu' persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501.
[2]Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.
[3]In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e' ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorita' indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva