Art. 504 c.nav.Ricupero senza mezzi nautici

[1]Nel concorso di piu' persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501.

[2]Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.

[3]In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e' ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorita' indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art504 · fonte su Normattiva