Art. 508 c.nav. — Custodia e vendita delle cose ricuperate
[1]L'autorita' che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.
[2]Durante le operazioni di ricupero l'autorita' predetta puo' procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando cio' sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio.
[3]Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorita' o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorita' medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorita' procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennita' e del compenso spettanti al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia.
[4]Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva