Art. 512 c.nav.
Cetacei arenati
[1]I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato.
[2]Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorita' marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva