Art. 521 c.nav.
Rischi della navigazione
Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva