Art. 525 c.nav. — Vizio occulto della nave
L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva