Art. 53 c.nav. — Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo
Presso ogni ufficio di compartimento e' tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva