Art. 97
Registro dei sinistri
Presso gli uffici di compartimento e' tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati:
- a)i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;
- b)i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento. Presso gli uffici consolari e' tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva