Art. 54 c.nav.
Occupazioni e innovazioni abusive
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva