Art. 544 c.nav.
Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono
[1]Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.
[2]In mancanza, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennita' solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.
[3]In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva