Art. 545 c.nav.
Oggetto dell'abbandono
[1]L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.
[2]Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi.
[3]Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono e' limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva