Art. 565 c.nav.
Concessione d'ipoteca su nave
[1]Sulla nave puo' solo concedersi ipoteca volontaria.
[2]La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita', per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva