Art. 580 c.nav.
Autorita' competente
[1]La competenza e' determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.
[2]((Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale e' eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione e' compreso il porto di iscrizione della nave)).
[3]Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonche' di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
Testo vigente dal 16 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva