Art. 586 c.nav.
Regolamento di competenza; incompetenza per materia
[1]Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.
[2]L'incompetenza per materia del comandante di porto puo' essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva